TLC: modalità operative per il conguaglio di prestazioni integrative

Pubblicate dall’Inps le modalità operative per il pagamento a conguaglio delle prestazioni integrative di CIGS, CIGO e AIS erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Il messaggio 3409/2025 dell'Istituto sottolinea che le modalità di pagamento sono le medesime utilizzate per la prestazione principale e specifica che al momento sono autorizzabili solo prestazioni integrative relative a Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria e per all’Assegno di integrazione salariale. L’Istituto ricorda anche che i requisiti necessari per accedere alla prestazione sono contenuti nei due precedenti messaggi sul tema: il 1185/2025 e il 2230/2025 e specifica che non è necessario effettuare nuovi invii Uniemens dopo aver ottenuto l’autorizzazione per le prestazioni integrative. I flussi sono comunque sottoposti a controlli di “Coerenza, congruità e compatibilità propri della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS”.
Per richiedere il conguaglio della prestazione integrativa è necessario seguire le indicazioni previste dal messaggio 1185/2025, con un occhio alle novità introdotte dal nuovo messaggio, che specifica: “con riferimento alla modalità di valorizzazione dall’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata>”, esso è da intendersi superato. “In particolare, i datori di lavoro o i loro intermediari nel suddetto elemento devono indicare il numero di autorizzazione della prestazione integrativa”. Ad ogni modo, il conguaglio viene riconosciuto solo per gli importi che hanno superato i controlli di coerenza, congruità e compatibilità. Nel caso in cui però il valore ecceda la capienza dell’importo autorizzato, il conguaglio non risulta disponibile e il datore di lavoro deve attivarsi per richiedere alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali una rivalutazione dell’importo autorizzato. Infine, l’Inps ricorda che in questi casi è dovuto un contributo addizionale da parte del datore di lavoro: “a prescindere dall’obbligo di versamento del medesimo contributo in relazione alla prestazione principale”.
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