Presentazione

Benvenuti nel sito ufficiale dei Consulenti del lavoro della Provincia di Reggio Emilia.
Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro è l’Ente di diritto pubblico preposto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12 alla tenuta dell’Albo degli Iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Le principali attribuzioni del Consiglio Provinciale riguardano la vigilanza per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro, il contrasto all’abusivismo, l’adozione dei provvedimenti disciplinari, la cura del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale.

Queste attribuzioni, per motivo imperativo di interesse generale, sono riservate dalla legge agli Iscritti all’albo professionale, allo scopo di salvaguardare lavoratori e datori di lavoro dai rischi che correrebbero affidandosi, per compiti costituzionalmente considerati di particolare complessità, a soggetti la cui preparazione non fosse certificata dallo Stato.

Consultando le varie Sezioni del sito avrete la possibilità di reperire notizie, informazioni e risposte riguardanti la nostra professione e sul mondo del lavoro.

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE


Ai sensi dell’art. 14 Legge 12/1979, il Consiglio Provinciale:

a) cura la tenuta dell’albo dei Consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone comunicazione all’ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di Consulente del lavoro;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;
d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai Consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;
g) delibera la convocazione dell’assemblea;
h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l’iscrizione nell’albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale.

In specifico, le attività svolte dal Consiglio Provinciale riguardano:

Il Consiglio Provinciale vigila sulla corretta esecuzione del disposto contenuto nell’art. 1 della L. 12/79, il quale prevede che l’attività di consulenza in materia di lavoro possa essere svolta solo da coloro che siano iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro e dagli altri professionisti abilitati, e sul rispetto del codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n° 333 del 29 luglio 2016, da parte sia dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo che dei Praticanti iscritti nell’apposito registro, entrambi tenuti dall’Ordine provinciale di Reggio Emilia.

Com’è noto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abolito le tariffe professionali e introdotto, per le sole liquidazioni giudiziali, i parametri previsti dal D.M. 21 febbraio 2013, n. 46. La disciplina non ha modificato i principi di cui all’art. 2233 c.c., il quale prevede espressamente che, quando il compenso non è convenuto tra le parti e non può essere stabilito mediante tariffe, è determinato dal Giudice sentito il parere dell’Ordine Professionale competente e, che lo stesso, deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. In relazione a quanto sopra, il Consiglio Provinciale dell’Ordine procede, su richiesta dell’iscritto, all’emissione del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale. Nell’esercizio del suddetto potere di opinamento, il Consiglio Provinciale può fare riferimento ai parametri di cui al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46.

Il Consiglio Provinciale visiona le relazioni annuali redatte dai praticanti per valutare lo svolgimento del praticantato.
Inoltre controlla che lo stesso sia svolto con diligenza ed assiduità.

Il Consiglio Provinciale si occupa di verificare, aggiornare e proporre modifiche al sito internet dell’Ordine Provinciale al fine di meglio servire le necessità degli utenti.

Il Consiglio Provinciale intrattiene i rapporti esterni di rappresentanza quali partecipazione a convegni e seminari, incontri con la stampa, rapporti con le Istituzioni e Ordini professionali, e quant’altro necessario per l’immagine della Categoria.

Il Consiglio Provinciale si occupa della verifica della rispondenza dei contenuti degli eventi formativi con quanto previsto dal Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, al fine del riconoscimento dei crediti formativi.

Si occupa, altresì, della valutazione delle richieste di riproporzionamento inerenti la formazione inoltrate dagli iscritti all’Ordine, nonché del controllo della documentazione comprovante il regolare svolgimento della formazione.

In ottemperanza a quanto previsto all’artt. 75 e segg. D. Lgs.10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, si porta a conoscenza degli interessati che è stata costituita la Commissione di Certificazione dei Contratti Conciliazione ed Arbitrato presso la sede del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia – Via Pier Carlo Cadoppi 6.

La Commissione è operativa per l’accoglimento delle istanze, a far data dal 27/05/2022