Le Novità Normative della Settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026

Le Novità Normative della Settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026

Decreto ex ILVA: in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, la Legge n. 8 del 22 gennaio 2026, di conversione del decreto-legge n. 180 1° dicembre 2025, n. 180, recante: «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA».

La legge autorizza Acciaierie d’Italia S.p.A., in amministrazione straordinaria, a utilizzare le somme a essa trasferite da ILVA S.p.A. anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.

Il provvedimento prevede inoltre la facoltà di erogare, in favore di ILVA S.p.A., un finanziamento a titolo oneroso fino a 149 milioni di euro per l’anno 2026, finalizzato a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora la procedura di cessione a terzi non si concluda entro il 30 gennaio 2026.

 

 

INPS

Ricongiunzione periodi assicurativi: aggiornamento 2026

Con la circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 5, l’INPS informa che sono state aggiornate le tabelle per il calcolo delle rate di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle domande presentate nel 2026. Il tasso di interesse annuo composto applicato è dell'1,4%, corrispondente alla variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per il 2025.

 

Ammortizzatori sociali e indennità: importi aggiornati per il 2026

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS pubblica gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.

Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.

 

Autoimpiego: dal 31 gennaio via alle domande per i professionisti

Dal 31 gennaio sarà possibile anche per i professionisti richiedere il contributo all’autoimpiego previsto dal Decreto Coesione. Lo fa sapere l’Inps con il messaggio 270/2026, nel quale spiega di aver adeguato le funzionalità del sito istituzionale per dar modo anche ai professionisti che ne abbiano i requisiti di inoltrare la domanda, entro la scadenza del 2 marzo prossimo.

Si ricorda che per accedere al beneficio, previsto dal DL 60/2024 (come convertito dalla Legge 95/2024), i professionisti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti indicati: attività avviata tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, stato di disoccupazione, età inferiore ai 35 anni. Quanto al momento costitutivo dell’attività, il Ministero del Lavoro ha chiarito che si debba individuare con la data di apertura della partita IVA. A chi risulterà assegnatario verrà corrisposto un contributo esentasse di 500 euro mensili per un massimo di tre annualità, e comunque fino al 31 dicembre 2028, corrisposto annualmente in forma anticipata.

 

Dipendenti pubblici: estensione del codice “MACS” anche ai versamenti ex INPDAP

L'INPS, con Mess. 27 gennaio 2026 n. 263, comunica l'estensione, a decorrere dal primo versamento utile, dell'utilizzo del codice standardizzato “MACS” anche ai versamenti contributivi a favore della Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP).

Il documento chiarisce le finalità della misura e ne illustra l’ambito applicativo, con particolare riferimento all’abbinamento automatico tra denunce contributive e pagamenti. Vengono inoltre anticipate le principali indicazioni operative per le Amministrazioni e gli Enti pubblici interessati. L’intervento si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione delle modalità di riscossione contributiva.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

Verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici

Con la circolare n. 2 del 29 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alla verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione degli organismi paritetici nel Repertorio nazionale

Il Ministero rende noto che gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale sono tenuti – in prossimità della scadenza del termine triennale decorrente dalla data di iscrizione – ad inviare apposita dichiarazione sostitutiva (allegata alla circolare), rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000.

La dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, tramite PEC, all’indirizzo dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it, al fine di confermare la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, del citato D.M. n. 171 del 2022 e sarà oggetto di idonei controlli, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Sarà cura della stessa Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative chiedere alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali costituenti gli organismi paritetici.

 

 

GARANTE DELLA PRIVACY

L’Accesso all’email del lavoratore licenziato viola la privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026, ha affermato che il contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono quindi tutelati dal diritto alla segretezza. Tale garanzia, riconosciuta anche dalla Costituzione, salvaguarda la dignità della persona e il suo pieno sviluppo nelle relazioni sociali.

Il Garante, con il Provvedimento del 18 dicembre 2025, ha pertanto inflitto una sanzione pecuniaria a una società per la violazione della segretezza dell’account email di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

 

No al controllo dello stile di guida dei lavoratori 

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026, ha inflitto una sanzione di 120mila euro ad una società del settore della selezione e produzione di sementi agricole per aver trattato in modo illecito i dati personali di cinque dipendenti.

Il Garante ha precisato che la raccolta di dati riguardanti l’utilizzo dell’auto aziendale è un controllo a distanza e lede la sfera personale se estesa ai viaggi privati

Anche in assenza di geolocalizzazione, un sistema di telematica applicato ai veicoli aziendali può integrare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa e, proprio per questo, non può essere utilizzato senza il previo rispetto delle garanzie previste dall’articolo 4 della legge 300/1970, richiamato espressamente dall’articolo 114 del Codice privacy quale condizione di liceità dei trattamenti in ambito lavorativo.

 

 

AGENZIE DELLE ENTRATE

Dati rilevanti per gli Isa 2026

Con provvedimento del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle entrate individua i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2026 che contribuenti devono dichiarare al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, in linea con quanto stabilito dall’articolo 9-bis, comma 4, del Dl n. 50/2017.

Il provvedimento, inoltre, nell’allegato 2, elenca le ulteriori attività economiche individuate, per le quali deve essere effettuata la revisione degli Isa da applicare a partire dall’annualità 2026, a seguito di approvazione con decreto del Mef (articolo 9-bis, comma 2, Dl 50/2017). La revisione deve tener conto della necessità di riorganizzare e razionalizzare gli indici, così da rappresentare meglio i diversi comparti economici e adeguarsi ai cambiamenti della classificazione delle attività.

 

Lavoro notturno, festivi e turni: i nuovi codici tributo

Istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi (e di riposo settimanale), nonché per indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio scorso, in cui precisa che l’agevolazione – prevista della Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 10 e 11, L. n. 199/2025) – stabilisce, per il periodo d’imposta 2026, l’assoggettamento di tali somme, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali pari al 15%. I codici tributo sono: “1076” - Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni; “1610” -  Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione; “1929” -Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione; “1933” - Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione  e “1311” - Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento.

 

Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali nel settore privato, l’imposta sostitutiva trova il codice tributo

Con Risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Si tratta dell’imposta sostitutiva del 5%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, da applicare agli incrementi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, corrisposti ai lavoratori del settore privato con un reddito non superiore a 33.000 euro.

 

Pronto il codice tributo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale pubblico

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 29 gennaio 2026, n. 4, ha comunicato d’aver istituito i codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Risposta n. 21 del 28 gennaio 2026 -scissione e STP: i crediti associativi non subiscono ritenuta

I compensi originati e fatturati per prestazioni rese da un’associazione professionale e percepiti, per effetto di una successiva scissione, da una società tra professionisti, producono reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Di conseguenza, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.

 

Risposta n. 20 del 27 gennaio 2026 niente Iva per la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale

Sono fuori campo Iva le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente da un Gruppo di acquisto solidale costituito in forma di Associazione di promozione sociale, in quanto attività non commerciale, sempreché siano rispettate le condizioni statutarie previste dall’articolo 4 del decreto Iva

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONSULENZA GIURIDICA

Assistenza sanitaria integrativa: contributi esclusi dal reddito anche in assenza di rapporto di lavoro al momento della copertura

L’Agenzia delle entrate, con la risposta alla consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026, ha precisato che fruiscono dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa anche se alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza il rapporto di lavoro non è più in essere.

Secondo l’Agenzia delle entrate a nulla rileva la circostanza che il rapporto di lavoro non sia più attivo alla data di decorrenza della copertura assicurativa dato che ciò che importa è che sussistano i requisiti previsti dalla citata norma del TUIR ossia che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.