Le Novità Normative della Settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere, dentista e farmacista
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 febbraio 2026, n. 17, di attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il provvedimento,intervenendo sul Testo unico delle professioni e riallineando i percorsi universitari italiani agli standard europei,
modifica la disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, aggiornando i requisiti minimi di formazione per le professioni di farmacista, odontoiatra, e infermiere responsabile dell’assistenza generale.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026 il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo al Decreto 26 gennaio 2026, recante termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per lo sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese.
Il comunicato ricorda che il citato Decreto ha definito termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni volte a promuovere la selezione di iniziative imprenditoriali finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare competenze del personale nell’ambito della transizione tecnologica, digitale e verde, di cui all’art. 1, D.M. 4 settembre 2025
INPS
Fringe benefit e stock option 2025, comunicazione all’Inps entro il 28 febbraio
L’INPS, con il messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026, interviene per ricordare che i datori di lavoro che hanno erogato, nel periodo d’imposta 2025, fringe benefit e stock option al personale che è cessato dal servizio lo scorso anno, devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2026 i dati relativi ai citati beni e servizi di cui all’art. 51 del TUIR.
Tale invio consente all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, di effettuare, per il predetto personale, i conguagli fiscali di fine anno entro il 28 febbraio p.v. e di trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle CU, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Fondo pensione Espero: modalità di adesione e disciplina del recesso
Con il messaggio 12 febbraio 2026, n. 516, l’INPS illustra le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero per i lavoratori della scuola e fornisce istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS da parte dei datori di lavoro.
L’Accordo istitutivo del Fondo, fra le organizzazioni sindacali del settore e l’ARAN, prevede che:
- l’adesione al Fondo può avvenire con un’esplicita manifestazione di volontà o mediante il silenzio-assenso;
- all’atto della firma del contratto individuale di assunzione l’amministrazione deve fornire al lavoratore una informativa sulla modalità di adesione al Fondo, con particolare riguardo alla tipologia di adesione mediante il silenzio-assenso;
- nell’eventualità in cui l’adesione avvenga tramite il silenzio-assenso, una volta perfezionata l’iscrizione, la stessa è attivata attribuendo automaticamente il comparto di investimento “garantito”, salvo diversa volontà successivamente espressa dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
- l’adesione mediante il silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente assunto successivamente al 1° gennaio 2019;
- l’iscritto mediante il silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione.
Assegno di maternità dei Comuni: importi e soglia ISEE 2026
Con la circolare n. 16 del 11 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato i nuovi importi dell’assegno di maternità concesso dai Comuni e la soglia ISEE valida per l’anno 2026. L’aggiornamento è stato effettuato sulla base della variazione media 2025 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il provvedimento definisce il valore mensile del beneficio economico e il limite reddituale per l’accesso alla prestazione in relazione alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento verificatisi nel corso del 2026.
Gestione Separata: novità sulla ricongiunzione dei contributi
Con la circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 15, l'INPS aggiorna le regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria.
La principale novità riguarda la possibilità di effettuare la ricongiunzione sia in entrata, dall'ente pensionistico privato verso la Gestione Separata, che in uscita, dalla Gestione Separata verso la cassa professionale.
La ricongiunzione resta regolata dalla legge 45/1990, salvo le specifiche introdotte per la Gestione Separata, che opera interamente con il sistema di calcolo contributivo.
Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico e quelli anteriori al 1° aprile 1996, data in cui la Gestione Separata è diventata operativa.
La circolare specifica le modalità di calcolo dell’onere necessario a trasferire i contributi verso la Gestione Separata.
Tali disposizioni si applicano dal giorno di pubblicazione della circolare sia alle nuove domande, sia alle domande e ai ricorsi ancora in fase di definizione.
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2026
L’ INPS, con la circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14, rende noto gli importi dei contributi dovuti per il 2026, dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti. Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per tutti i titolari e collaboratori. Gli artigiani e gli esercenti delle attività commerciali, over 65 già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, continuano a beneficiare anche nel 2026 della riduzione del 50% dei contributi dovuti (legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Si ricorda che l’aliquota contributiva aggiuntiva, dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è pari allo 0,48%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili. Pertanto, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.
MINISTERO DEL LAVORO
Aree di crisi industriale complessa: nuovi trattamenti CIGS
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, fornisce le istruzioni in merito alla fruizione dei trattamenti di CIGS a favore dei dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 44, c. 11-bis del Dlgs 148/2015), dato che la Legge di Bilancio 2026 ha previsto alcune novità rispetto alle formulazioni precedenti, tra le quali, in funzione della semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, l’eliminazione della previsione del riparto delle risorse tra le Regioni predisposta con decreto interministeriale.
Più precisamente, il trattamento salariale è a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti periodi di CIGS, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
Quindi il trattamento CIGS in parola, della durata massima di 12 mesi, può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 148/2015, e relative disposizioni di attuazione.
Stagionali turismo extraUE: ripartite le quote
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 423 del 9 febbraio 2026, con la quale rende noto la ripartizione delle quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico per l’annualità 2026.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. sopra citato, in coerenza con l’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nel settore turistico e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, questa Direzione Generale attribuisce n. 15.075 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così distribuite:
- n. 4.875 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- n. 5.000 quote per lavoro subordinato stagionale per cittadini le cui istanze sono state presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo;
- n. 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, le cui istanze sono state presentate da soggetti privati;
- n. 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
AGENZIE DELLE ENTRATE
Campione d’Italia: fissata al 31,64% la riduzione forfetaria del cambio per il 2025
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2026 n. 54460, è stata determinata la riduzione forfetaria del cambio per il periodo d'imposta 2025. per i redditi prodotti in franchi svizzeri:dei residenti e delle attività economiche del Comune di Campione d’Italia. Per il periodo d’imposta 2025 è fissata al 31,64%. L'aumento rispetto alla soglia base del 30% è dovuto alla rivalutazione della valuta elvetica rispetto all'euro nell'ultimo anno.
Operazioni di merger leverage buy-out e detrazione IVA dei costi
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026, si è espressa sulle detrazioni da parte delle società veicolo (Spv) dell’IVA dei costi di transazione di operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO, ovvero operazione di acquisto di una società ricorrendo principalmente all’indebitamento).
In particolare, ha chiarito che l’IVA assolta su tali costi di transazione è detraibile dalla società veicolo (Spv), poiché tali esborsi non costituiscono spese proprie di una holding meramente passiva, bensì investimenti iniziali funzionali all’avvio dell’attività economica che sarà svolta dalla società risultante dalla fusione, con la conseguenza che la Spv deve essere qualificata quale soggetto integrante del ciclo produttivo complessivo e non come entità estranea ad esso.
Comunicazione lavori condominiali, aggiornate le specifiche tecniche
Con provvedimento del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili le nuove specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. L’invio, per cui c’è tempo fino al prossimo 16 marzo, è finalizzato alla raccolta dei dati che saranno resi disponibili ai contribuenti nella dichiarazione precompilata 2026.
Bonus fusioni fondazioni bancarie: nuove istruzioni delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 febbraio 2026, modifica, semplificandole, le procedure applicative del credito d’imposta previsto per le fondazioni bancarie che incorporano altre fondazioni in difficoltà, definite con il precedente provvedimento del 18 dicembre 2023
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal 10 del mese successivo a quello in cui l’Acri avrà trasmesso all’Agenzia l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni.
Modelli Iva e Iva base 2026, approvate le specifiche tecniche
Con un provvedimento dell’11 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le specifiche tecniche da utilizzare per trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni Iva e Iva base 2026, relativi al periodo d’imposta 2025. I modelli, completi di istruzioni e specifiche tecniche, recepiscono le novità normative introdotte dal legislatore per il nuovo anno fiscale. Nei quadri VE e VJ trovano ora spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione che consente al committente di versare l’imposta in nome e per conto del prestatore. Nel quadro VX è stato eliminato il riquadro dedicato all’attestazione delle società e degli enti operativi, mentre nel quadro VW non compare più il rigo utilizzato per escludere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti da società risultate non operative nel corso dell’anno.
AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERPELLO
Risposta n. 39 del 12 febbraio 2026 - Imprese edili: ISA anche senza ricavi
Una società di costruzioni che ha presentato il bilancio 2024 senza alcun ricavo ma con delle rimanenze riferibili a progetti immobiliari di sua proprietà, potrà applicare l’Isa DG69U, considerato che ai fini degli indici sintetici di affidabilità rilevano anche le variazioni delle rimanenze. Di conseguenza, nel rispetto di tutte le altre condizioni di legge, potrà aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025?2026.
Risposta n. 37 del 12 febbraio 2026 - Attività all’estero: tassazione convenzionale e fringe benefit
Non devono essere tassati analiticamente perché assorbiti dal regime forfettario di tassazione delle retribuzioni convenzionali i compensi in natura e differiti maturati dal contribuente residente fiscalmente in Italia, che ha lavorato all’estero, in via continuativa e con rapporto esclusivo di dipendente e ha soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Per accedere all’aliquota Iva agevolata del 4% sull’acquisto di un veicolo adattato per la guida di una persona con disabilità è sufficiente avere una patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale provvista dell’indicazione dei codici di adattamento del veicolo. Non è invece necessario il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/1992. L’agevolazione spetta infatti ai soggetti con ridotte capacità motorie permanenti quando la patente speciale riporta gli adattamenti prescritti per la guida.
Risposta n. 32 dell’11 febbraio 2026 - Bonus ZES Unica anche in caso di leasing immobiliare
La realizzazione di un immobile strumentale tramite leasing in costruendo può rientrare tra gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta Zes unica. Questo, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina nazionale e da quella unionale.
In base al principio di equivalenza tra acquisizione in proprietà e tramite leasing, la modalità è compatibile con l’agevolazione, che però scatta solo quando l’immobile viene consegnato
I soggetti in regime forfetario possono, in caso di incapienza dell'imposta (IRPEF) lorda dovuta, utilizzare il credito d'imposta di cui all'art 2 della legge n. 162/2024 nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l'altro, anche del debito per l'imposta sostitutiva di cui all' art 2 della L. n. 162/2024 art 1 comma 64 della L. n. 190/2014
La società che concede credito su pegno deve comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni di vendita dell’oro da investimento, poiché sono effettuate in via professionale nell’ambito dell’attività svolta come intermediario finanziario abilitato e possono, quindi, annoverarsi tra i “servizi offerti continuativamente al cliente”.
Risposta n. 25 del 9 febbraio 2026 - ZES Unica anche per chi determina il reddito catastalmente
Gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica, purché rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.
La partecipazione a una rete-contratto da parte di un professionista in regime forfetario non integra i presupposti della causa ostativa di cui all’art 1, comma 57 lett d) della L n. 190/2014. Laddove l'attività svolta tramite la rete-contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un'attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall'esercente attività d'impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo.
Le somme trattenute da una Comunità energetica rinnovabile (Cer) sugli incentivi distribuiti agli associati sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e non rivestono natura commerciale, non integrando un corrispettivo di servizi aggiuntivi né un rapporto sinallagmatico e non attribuendo ai soci alcun beneficio ulteriore rispetto all’attività istituzionale della Cer.










