ZES agricoltura: credito d’imposta anche con reddito catastale

Il credito d’imposta ZES per i settori agricoltura, pesca e acquacoltura può spettare anche ai soggetti che determinano il reddito in base al reddito catastale e operano in contabilità semplificata, purché rientrino tra le imprese ammesse dal DM 18 settembre 2024 e siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina agevolativa. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 25/2026, precisando che l’accesso al beneficio è riconosciuto “indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato”. Nel caso in esame, l’istante – un imprenditore agricolo che determina il reddito ai sensi degli articoli 32 e seguenti del TUIR – intende effettuare investimenti agevolabili nel periodo previsto dalla misura, anche tramite acquisizione in leasing. L’Agenzia richiama il quadro normativo delineato dal decreto attuativo e ribadisce che l’assenza di vincoli sul regime contabile consente l’accesso al credito anche in presenza di reddito catastale, ferma restando la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina.
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