Anche i compensi restituiti contano per la soglia del forfetario

Ogni compenso percepito dal professionista, compresi quelli restituiti in un secondo momento al committente/cliente, contano ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al regime forfettario nel limite degli 85 mila euro. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 26/2026. Il caso nasce dall’istanza presentata da un medico di medicina generale che nel 2024 applicava il regime forfettario. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale, la professionista era stata inquadrata come pediatra, ricevendo così compensi superiori a quelli effettivamente spettanti. L’errore è stato individuato nel gennaio 2025 e le somme eccedenti venivano integralmente restituite, in parte tramite bonifico e in parte mediante trattenute. Tuttavia, la Certificazione Unica 2025 – relativa ai redditi 2024 – riportava l’intero ammontare dei compensi percepiti nel 2024, senza tener conto delle somme restituite l’anno successivo. Questo ha comportato, per la contribuente, non solo un maggiore versamento d’imposta, ma anche il superamento della soglia di 85.000 euro prevista per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario. L’Agenzia chiarisce che, ai fini della verifica del limite previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190/2014, rilevano tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituiti perché non spettanti. In assenza di specifiche deroghe normative, infatti, ciò che conta è l’effettiva percezione delle somme nell’anno di riferimento. Di conseguenza, nel caso esaminato, il superamento della soglia nel 2024 determina la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal 2025, ai sensi del comma 71 della medesima legge. Quanto al recupero dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite, l’Agenzia precisa che la contribuente potrà presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente, allegando la documentazione che attesti l’avvenuta restituzione.
Notizie correlate: Precompilata Iva, la sperimentazione continua nel 2026 - ZLS: ecco i modelli di comunicazione per il credito d’imposta - ISA 2026: definiti i nuovi dati e avviata la revisione










