ZES Unica: bonus anche per immobili in “leasing in costruendo”

ZES Unica: bonus anche per immobili in “leasing in costruendo”

L’investimento per la realizzazione di un immobile strumentale effettuato tramite leasing in costruendo può rientrare tra quelli agevolabili ai fini del credito d’imposta ZES Unica (art. 16 del D.L. n. 124/2023), nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina nazionale e unionale. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 32/2026, resa a seguito dell’istanza di una società che intende realizzare un nuovo punto vendita in un’area ricompresa nella ZES Unica mediante un contratto di locazione finanziaria “in costruendo”, chiedendo se tale modalità di investimento sia compatibile con l’agevolazione. Nella risposta, le Entrate precisano che anche l’acquisizione tramite locazione finanziaria rientra, in linea di principio, nella nozione di investimento agevolabile, richiamando il principio di “tendenziale equivalenza” tra acquisto in proprietà e acquisto in leasing. Tuttavia – sottolinea l’Agenzia - per i canoni di pre-locazione del leasing in costruendo, la rilevanza fiscale per l’utilizzatore matura solo dalla consegna dell’immobile. Di conseguenza, solo da tale data può considerarsi integrato il requisito dell’“effettuazione dell’investimento” ai fini del credito d’imposta. Resta fermo che spetta al contribuente individuare, in concreto, il periodo d’imposta di competenza degli oneri, applicando i criteri dell’art. 109 del Tuir, come richiamati dalla prassi.

 

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