Collegamento POS e registratori telematici: obbligo differenziato

Collegamento POS e registratori telematici: obbligo differenziato

L’obbligo di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico (POS) e registratori telematici (RT), operativo dallo scorso 1° gennaio, riguarda esclusivamente le operazioni per le quali è prevista la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.127/2015 (ad esempio bar e ristorazione). Ne restano fuori le attività gestite con biglietteria SIAE e quelle di intrattenimento, che, per disciplina di settore ed esoneri previsti, non rientrano nel perimetro dei corrispettivi telematici. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 44 del 20 febbraio scorso, precisando che il collegamento POS-RT – introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che ha modificato l’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo - opera solo quando il pagamento elettronico è riconducibile a operazioni soggette a documento commerciale, perché solo in questi casi si genera un corrispettivo da trasmettere telematicamente in tempo reale. A chiedere chiarimenti è stata una società che gestisce un centro bowling ricreativo, articolato in più attività: bowling, sala giochi, ping pong, bar e ristorante. Nel caso esaminato, infatti, le Entrate escludono il vincolo per il bowling con biglietteria SIAE e per le attività ricreative in esonero, mentre lo confermano per bar e ristorante dal 1° gennaio 2026. È inoltre consentito utilizzare un unico POS per più attività, a condizione che, per quelle soggette a corrispettivi telematici, siano rispettati gli adempimenti di censimento/associazione e sia correttamente indicata la modalità di pagamento nel documento commerciale.

 

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