Le Novità Normative della Settimana dal 23 febbraio 2026 al 1° marzo 2026

Le Novità Normative della Settimana dal 23 febbraio 2026 al 1° marzo 2026

INPS

Contributo avvio attività nei settori strategici integrazione codice ateco

Con il messaggio n. 685 del 26 febbraio 2026, l’INPS comunica l’integrazione dell’elenco dei codici ATECO ammessi al contributo economico per l’avvio di attività imprenditoriali e professionali in settori strategici per la transizione digitale ed ecologica, previsto dall’art. 21, comma 3, del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), convertito dalla L. n. 95/2024. È stato inserito il codice ATECO 2025 “72.20.01 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia”, aggiornando così l’ambito oggettivo di applicazione alla luce della nuova classificazione ATECO 2025.

 

Invalidità: novità per gli assegni ordinari

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2025, n. 94, ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità, calcolati interamente con il sistema contributivo, possono essere integrati al trattamento minimo. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025 ed è entrata in vigore dal giorno successivo.

Quindi, con la circolare INPS 25 febbraio 2026, n. 20, l’Istituto comunica che possono beneficiare dell’integrazione anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata.

L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.

La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

 

AdI: stop al mese di sospensione dopo le 18 mensilità

La Manovra 2026 modifica la disciplina dell’Assegno di Inclusione. L’articolo 1, comma 158, della L. n. 199/2025 sostituisce, infatti, il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 48/2023; a partire dal 1° gennaio 2026 non si prevede più il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi. Di conseguenza, le famiglie beneficiarie possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento. Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 640/2026 in cui precisa che il beneficio economico in oggetto viene corrisposto per la prima mensilità di rinnovo per un importo pari al 50% del beneficio economico rinnovato. L’istanza di rinnovo, con decorrenza di pagamento della prima mensilità a marzo 2026, scadrà alla fruizione della dodicesima mensilità, vale a dire con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027. L’altra novità introdotta riguarda il contributo straordinario aggiuntivo dell’AdI. Anche le famiglie che hanno presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità, avvenuta a novembre 2025, spetta il contributo aggiuntivo, pari all’imposto della prima mensilità di rinnovo, “comunque non superiore a 500 euro”. La Manovra interviene, infine, sulle risorse destinate alla misura: incrementati i fondi per l’AdI a partire dal 2026, con stanziamenti crescenti negli anni successivi.

 

Riforma della disabilità. Prime istruzioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazione

L’INPS, con il messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026, pubblica le prime istruzioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazione della Riforma della disabilità (Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62).

Come già illustrato nei precedenti messaggi pubblicati in materia, una delle novità della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024 è rappresentata dalla nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo”, il quale rappresenta l’unica procedura per la presentazione dell’istanza volta all’accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli Istituti di patronato o intermediari autorizzati (cfr. l’art. 8 del decreto legislativo n. 62/2024).

A decorrere dal 1° marzo 2026, tale modalità di avvio del procedimento valutativo di base sarà operativa anche nelle province indicate nella tabella fornita dal messaggio stesso.

 

Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità 

L’INPS, con Il messaggio 23 febbraio 2026, n. 635illustra le novità introdotte dal decreto-legge 19/2026, relative al completamento della fase sperimentale e all’entrata a regime della riforma, a partire dal 1° gennaio 2027. In particolare:

  • la definizione dei criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, trova applicazione in tutti i territori soggetti alla sperimentazione, comprese le nuove 40 province;
  • la modifica della composizione delle commissioni medico-legali dell’INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (UVB).

 

Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali: rettifica tabelle

L’INPS, con il messaggio n. 628 del 23 febbraio 2026, pubblica la rettifica le tabelle pubblicate nell’Allegato 1 alla circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, riguardanti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2026.

 

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Decreto Sicurezza, l’INL riepiloga le novità

Per l'impresa o il lavoratore autonomo privi di patente a crediti o con crediti inferiori al limite di quindici punti la sanzione amministrativa sale a 12mila euro e si applica per le violazioni commesse già dal 31 ottobre 2025. È una delle modifiche apportate in materia di sicurezza sul lavoro dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, sui cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa il punto con la circolare n.1/2026, fornendo chiarimenti sui profili già operativi e sulle misure che richiedono decreti attuativi. Dopo aver ribadito la necessità di orientare le ispezioni nei confronti dei datori che svolgono attività in regime di subappalto, pubblico e privato, avvalendosi delle informazioni disponibili anche nelle banche dati degli appalti in agricoltura e della logistica, l'INL passa in rassegna le modifiche più rilevanti intervenute in tema di badge di cantiere - ribadendo che questo non sostituisce la tessera di riconoscimento e sarà obbligatorio anche per le imprese con attività a rischio più elevato - e patente a crediti, ricordando quanto già anticipato con la nota del 22 gennaio scorso in materia di decurtazione per lavoro nero. Per poi richiamare le nuove disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie e sulla notifica preliminare nei cantieri (art. 99 e Allegato XII D.Lgs. n. 81/2008), che ora deve indicare anche quali imprese operano in regime di subappalto, oltre al codice fiscale o alla partita IVA, chiarendo che la modifica è immediatamente operativa e vale, quindi, anche per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025. Sul piano della prevenzione, nel documento di prassi si evidenzia l’introduzione della programmazione di misure per prevenire condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro e si richiama, inoltre, l’attenzione del datore a mantenere efficienti - attraverso l’individuazione nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) - anche quegli indumenti da lavoro che assumono la caratteristica di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Novità anche sulla formazione: viene esteso l’aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, sostituendo il libretto formativo con il fascicolo elettronico sociale e lavorativo per l'aggiornamento delle competenze acquisite. Mentre per le imprese turistico-ricettive e i pubblici esercizi la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori in somministrazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione. La circolare, infine, richiama le modifiche apportate agli obblighi del medico competente e alla possibilità di sottoporre a visita medica il lavoratore in caso di sospetta assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.  

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

Pari opportunità, entro il 30 aprile 2026 l’invio dei dati sul personale impiegato

Il Ministero del Lavoro comunica che a partire dal primo marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Servizi Lavoro” sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti; mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal decreto del 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero. 

 

 

AGENZIE DELLE ENTRATE

Le Entrate sulle novità della Legge di Bilancio

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su alcune delle novità più significative della Legge di Bilancio 2026: la tassazione light degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle indennità per lavoro notturno, festivo, con turnazione e nei giorni di riposo settimanale. Con la circolare 2/E, l’amministrazione finanziaria ha infatti fornito indicazioni operative, a partire da come orientarsi per l'imposta sostitutiva al 5% delle tranche di aumenti retributivi previsti da contratti rinnovati anche nel 2024 e nel 2025. Secondo l’Agenzia, in questi casi, la tassazione agevolata si applica “alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione si iniziata precedentemente.” Esclusi invece “gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori alla norma che godono di maggiorazioni e le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno e festivo o le indennità di turno”, come pure le somme corrisposte una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale. Le Entrate ricordano che l’agevolazione si applica solo ai lavoratori il cui reddito complessivo non abbia superato i 33 mila euro nel 2025, considerando tutti quelli percepiti, anche se da datori di lavoro differenti, e che non è necessaria una richiesta del dipendente per attivarla. Il sostituto d’imposta, infatti, la applicherà automaticamente, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 3/E mentre sarà il lavoratore a dover comunicare l’eventuale volontà di non avvalersene.  

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità) per il periodo d’imposta 2025 e il modello per il calcolo della proposta di Cpb (Concordato preventivo biennale) per gli anni 2026 e 2027 con le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Pubblicati i modelli per la comunicazione dati Isa 2025 e Cpb 2026 e 2027

Con due separati provvedimenti del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate ha approvato:

  • con il primo provvedimentoProt. n. 71684/2026 del 27 febbraio 2026, 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e il modello per la comunicazione dei dati per il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) e per la relativa accettazione
  • con il secondo provvedimento  Prot. n. 72335/2026 del 27 febbraio 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027, nonché le modalità con cui possono essere trasmessi i dati per la elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e della relativa accettazione o revoca nei termini.

 

Pronto il codice amministrativo per il Comune di Castegnero Nanto

Con la risoluzione n. 10 del 26 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate, in seguito all’istituzione, nella provincia di Vicenza, del nuovo Comune "Castegnero Nanto", nato dalla fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto, assegna al neoistituito Ente il codice amministrativo M439. Di conseguenza è stato aggiornato l’“Archivio Comuni e Stati Esteri”, disponibile online.

 

Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, fornisce chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:

  • osteopatia, 
  • chiropratica, 
  • chinesiologia
  • massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.

L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:

  • oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
  • soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.

A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti. 

È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.

 

Regime impatriati esteso per ulteriori 5 anni

I lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono beneficiare dell’estensione del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E dello scorso 23 febbraio che interviene sull’applicazione dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita e delle successive disposizioni normative. In particolare, l’Agenzia precisa che la possibilità di prolungare di un ulteriore quinquennio il regime agevolato non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale previsto in passato per l’attivazione del cosiddetto “Fondo Controesodo”, mai adottato e successivamente abrogato. Pertanto, anche i soggetti rientrati in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 – al pari di quelli trasferitisi dal 2020 – possono accedere all’estensione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Resta fermo che l’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio agevolabile, che parte dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO

Risposta n. 54 del 27 febbraio 2026 - Impatriati ed employers of record: il requisito estero sale a 6 anni

Il cittadino italiano che torna dopo tre anni di permanenza all’estero iniziando un rapporto di lavoro con un datore di lavoro (employer of record, EoR) italiano dello stesso gruppo dell’EoR svizzero per cui lavorava prima del rientro non può beneficiare del nuovo regime “impatriati” perché non è soddisfatto il requisito dei sei anni all’estero richiesti in caso di continuità del rapporto contrattuale

 

Risposta n. 52 del 25 febbraio 2026 - ricognizione di debito, imposta di registro solo in caso d’uso

La ricognizione di debito, messa nero su bianco in una scrittura privata non autenticata, che si limita a confermare un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale. In tal caso deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e soltanto in caso d’uso

 

Risposta n. 51 del 25 febbraio 2026 - costituzione del diritto di superficie non imponibile anche se temporaneo

l’Agenzia delle entrate ha illustrato la qualificazione ai fini fiscali del corrispettivo percepito dal proprietario a seguito della concessione di un diritto di superficie e della cessione contestuale della nuda proprietà a soggetti diversi. Poiché si tratta di terreni agricoli non edificabili posseduti da oltre cinque anni, la concessione del diritto di superficie non sarà imponibile, poiché non realizza alcuna plusvalenza imponibile come reddito diverso (articolo 67 comma 1 lettera b) del Tuir). Diversamente, qualora il concedente conservasse un diritto reale sui terreni, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie sarebbe tassabile come reddito diverso (articolo 67 comma 1 lettera h)).

 

Risposta n. 50 del 25 febbraio 2026 - Scissione e DURF: stop alla continuità dei requisiti per la beneficiaria

Nel caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, non è possibile attribuire alla società scorporata, per ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate della certificazione Durf, il triennio di attività maturato insieme alla società scissa.

Il certificato di regolarità fiscale può essere rilasciato solo se la società dimostra, tra l’altro, di essere attiva da almeno tre anni: questa operazione straordinaria non consente di bypassare tale attesa

 

Risposta n. 48 del 24 febbraio 2026 - il differenziale dell’acquisto di bonus edilizi estraneo al cpb

il nuovo quadro normativo, introdotto dal Dlgs n. 192/2024, rende imponibile il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta a prezzo inferiore al valore nominale, ma esclude che tali componenti possano modificare il reddito concordato o il valore della produzione netta per il Cpb, in virtù della tassatività delle variazioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 del Dlgs n. 13/2024.

 

Risposta n. 49 del 24 febbraio 2026 - cpb: Somme da accordo transattivo, sopravvenienza attiva imponibile

L’Agenzia ritiene che tali somme non rientrino tra i ricavi tipici (articolo 85 del Tuir) non essendo correlate al prezzo di cessione ma concordate in via forfettaria a fronte di prestazioni differenti da quelle originarie, e pattuite alla luce di un nuovo scenario. Va rilevato, inoltre, che tali somme sono soggette a Iva con aliquota al 22%.

Di conseguenza l’importo ricevuto dalla holding nell'ambito dell'accordo transattivo deve essere considerato una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera a), del Tuir. Tale sopravvenienza, ai fini del Cpb, determinerà una variazione in aumento del reddito di impresa oggetto di concordato (articolo 16, comma 1, lettera a), Dlgs n. 13/2024) e del valore della produzione netta concordata (articolo 17, comma 1, Dlgs n. 13/2024).

 

Risposta n. 45 del 24 febbraio 2026 - cpb: attività di lavoro autonomo partecipazione a un’associazione tra professionisti e causa di esclusione

l’Agenzia osserva che le due attività svolte dal contribuente sono completamente distinte. L’attività di commercialista e quella di insegnante di sci non condividono alcun profilo di collegamento economico o professionale, non applicano lo stesso Isa e non appartengono allo stesso ambito. A ciò si aggiunge che i bienni di riferimento non coincidono: la proposta di Cpb per il contribuente riguarda il periodo 2025–2026, mentre la scuola di sci ha aderito al concordato per il biennio 2024–2025. La norma richiede espressamente che l’adesione coincida per gli stessi periodi d’imposta, condizione che qui non si verifica.

Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia conclude che il contribuente può aderire al Cpb per il biennio 2025–2026 per la propria attività di commercialista, indipendentemente dalla decisione che la scuola di sci assumerà per il successivo biennio 2026–2027. La causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b?quinquies), non trova applicazione perché mancano i presupposti richiesti dalla norma.

 

Risposta n. 46 del 24 febbraio 2026 - affitto d’azienda non ostativo al concordato preventivo biennale

L’Agenzia ricorda che il legislatore ha individuato come cause di cessazione solo operazioni straordinarie idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente: fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale. L’affitto d’azienda, invece, rappresenta un’ordinaria operazione gestionale, non assimilabile alle ipotesi che incidono sulla soggettività dell’impresa o sulla sua struttura produttiva. Pertanto non è assimilabile alle ipotesi elencate alla lettera b ter) del comma 1 del sopra richiamato articolo 21 del Dlgs 13/2024, rubricato “cessione del concordato”.

Di conseguenza, l’affitto d’azienda o di ramo di azienda non è un’operazione che, in linea di principio, rappresenta una causa di esclusione del Cpb.

 

Risposta n. 47 del 24 febbraio 2026 - sospensione dell’attività professionale come causa di cessazione del cpb

La sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato preventivo indipendentemente dalla durata della sospensione, purché determini un calo del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA

Fondi pensione: il trattamento fiscale dei risconti per oneri amministrativi

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta alla Consulenza giuridica 27 febbraio 2026 n. 3, conferma l'esclusione del "Risconto contributi per copertura oneri amministrativi" nei fondi pensione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20%, subordinandola al rispetto delle linee guida COVIP e ai relativi obblighi di trasparenza.

Tale voce raccoglie le eccedenze dei versamenti effettuati dagli associati (quote di adesione o associative) rispetto alle spese amministrative effettivamente sostenute nell'esercizio. Secondo gli schemi di statuto COVIP, tali somme hanno natura contributiva e sono destinate a coprire oneri futuri, senza confluire nelle posizioni individuali dei singoli iscritti.