DL Maltempo: sospesi versamenti fino al 30.04

DL Maltempo: sospesi versamenti fino al 30.04

Sospesi fino al 30 aprile 2026 i termini per versamenti e adempimenti tributari e contributivi nei territori di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026. Lo prevede il D.L.  27 febbraio 2026, n. 25, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48/2026, che contiene misure urgenti di protezione civile e ulteriori disposizioni per la gestione dell’emergenza. In particolare, l’art. 2 applica la misura ai soggetti che, al 18 gennaio 2026, avevano residenza o sede in immobili danneggiati nei comuni interessati, con sgombero per inagibilità (già disposto o disposto dopo verifica), individuati con ordinanza di Protezione civile su proposta delle Regioni. Dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 sono sospesi i versamenti tributari (con esclusione di dazi e accise), degli adempimenti e versamenti contributivi e dei premi assicurativi obbligatori, nonché delle ritenute e addizionali operate dai sostituti d’imposta e dei pagamenti legati a cartelle e altri atti della riscossione. Nello stesso periodo slittano anche gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro verso le PA a carico di datori, professionisti e consulenti che operano negli immobili danneggiati, senza applicazione delle sanzioni sugli obblighi sospesi. Il termine per il recupero è fissato al 10 ottobre 2026: versamenti e adempimenti rinviati e adempimenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, senza interessi né sanzioni. Previste inoltre misure di sostegno al reddito, l’art. 5 riconosce un’integrazione ai lavoratori del settore privato (inclusi gli agricoli) impossibilitati a lavorare nei territori interessati, comunque entro il 30 aprile 2026; per i non agricoli sono previste massimo 90 giornate di sospensione dell’attività e, nei casi di impossibilità a recarsi al lavoro, massimo 15 giornate, con condizioni da documentare. Infine, l’art. 6 introduce un’indennità una tantum, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, erogata dall’Inps su domanda, per co.co.co., agenti e rappresentanti, autonomi e professionisti che abbiano dovuto sospendere l’attività: 500 euro per ogni periodo di stop fino a 15 giorni, fino a un massimo di 3.000 euro, non imponibile ai fini reddituali.

 

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