Accertamento ridotto: no eccezioni per pagamenti in contante

Accertamento ridotto: no eccezioni per pagamenti in contante

Non sono possibili eccezioni all’obbligo di pagamenti tracciabili sopra i 500 euro per poter fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento, come previsto dal D.Lgs. 127 del 2015.Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 77/2026, nella quale sottolinea che la disposizione è valida anche per l’acquisto di valori bollati. Il tema era stato posto da una società che riteneva, invece, che il pagamento in contanti di questa tipologia di beni non comportasse la decadenza dal beneficio, perché non qualificabile tecnicamente come ‘operazione’, “in quanto attività priva di rilevanza ai fini IVA”, si legge nel documento.

Le Entrate, invece, hanno ribadito quanto già esposto nella risposta 331 del 2021, nella quale si chiariva quali fossero le operazioni di ammontare superiore a 500 euro da compiere mediante pagamenti tracciabili: la “totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso quindi l’acquisto di valori bollati)”. Infine, la risposta ricorda che la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini per gli accertamenti ma deve essere accompagnata da fatture elettroniche via SDI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche per coloro i quali ne siano esonerati.

 

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