ETS: quando e come utilizzare il rendiconto per cassa aggregata

ETS: quando e come utilizzare il rendiconto per cassa aggregata

Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arrivano i chiarimenti sull’utilizzo del nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo Settore con entrate annue fino a 60mila euro. Si tratta dell'opzione introdotta dal D.M. interministeriale Lavoro-Economia-Giustizia dello scorso 18 febbraio e le indicazioni sono contenute nella circolare n. 6 del 17 aprile 2026 del Ministero del Lavoro. Il modello, si precisa nel documento, non introduce novità nei criteri contabili ma rappresenta una semplificazione espositiva del rendiconto per cassa ordinario (modello “D”), con dati aggregati per macro-sezioni. Dal punto di vista soggettivo, possono adottarlo tutti gli ETS sotto soglia, ad esclusione delle imprese sociali e degli enti che operano prevalentemente in forma commerciale. L’adozione è facoltativa, ma diventa vincolante una volta esercitata. Sul piano temporale, il modello “E” è utilizzabile a partire dagli esercizi in corso alla data di pubblicazione del decreto: per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dunque, dal rendiconto 2026. Un chiarimento rilevante riguarda gli ETS dotati di personalità giuridica con entrate inferiori a 60.000 euro e con esercizio già chiuso alla data del 21 marzo 2026 (ad esempio al 31 dicembre 2025). In questi casi, la circolare esclude l’obbligo di redigere il bilancio economico-patrimoniale: tali enti possono continuare a utilizzare il rendiconto per cassa ordinario (modello “D”), in coerenza con la finalità di semplificazione della riforma.

 

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