TFR al Fondo di Tesoreria: istruzioni Inps per i datori agricoli

Nuove indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Le fornisce l’Inps con il messaggio n. 1388 del 24 aprile scorso, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026 alla disciplina del Fondo. I datori oggetto del nuovo obbligo, dunque, dovranno versare entro il 31 maggio 2026 le quote di TFR maturate dal 1° gennaio al 24 aprile 2026. L’Istituto chiarisce, poi, come effettuare il calcolo del requisito dimensionale nel settore agricolo, il computo degli operai agricoli a tempo determinato e il trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali. Per la verifica della soglia dimensionale concorrono alla media annuale tutti i lavoratori subordinati in forza nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario svolto e dall’effettiva applicazione della disciplina del TFR. Nel settore agricolo, gli operai a tempo determinato rientrano nel computo anche se il rapporto dura meno di tre mesi: pur non essendo soggetti all’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo, devono essere considerati ai fini del raggiungimento della soglia. Esclusi invece dal computo gli operai agricoli a tempo determinato occasionali, per i quali la contribuzione è assolta con aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo. L’Istituto chiarisce anche che la forza media annua si calcola dividendo la somma delle giornate computabili nell’anno civile per 312, pari a 26 giornate convenzionali per 12 mesi.
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