Infortunio sul lavoro: ritorno all’attività più semplice

Il lavoratore assente per infortunio può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’Inail, senza dover produrre un ulteriore certificato medico cosiddetto “definitivo". Lo chiarisce l’Istituto con la circolare n. 17 (in allegato da linkare) del 29 aprile scorso, con cui vengono fornite le istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro. Inoltre, in assenza di un certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità già stabilita, l’Inail definisce il periodo di temporanea entro 15 giorni, così da garantire la tempestiva erogazione dell’indennità di infortunio. Diverso, invece, il caso della ripresa anticipata. Il lavoratore che intenda rientrare in servizio prima della scadenza della prognosi può essere riammesso solo in presenza di un certificato medico che modifichi e anticipi il termine originariamente indicato. Tale certificato, precisa l’Inail, può essere rilasciato da qualunque medico. La circolare ricorda, inoltre, che la certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’Istituto dal medico o dalla struttura sanitaria competente che presta la prima assistenza al lavoratore. La classificazione dei certificati ha finalità esclusivamente operative e non introduce nuovi obblighi rispetto alla normativa vigente. Resta ferma la possibilità di rilascio del certificato medico-legale continuativo o definitivo, anche tramite telemedicina, su richiesta del lavoratore infortunato in prossimità della scadenza della prognosi o per esigenze di accertamento dell’Inail. Le stesse indicazioni si applicano anche alla malattia professionale.
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