Esenzione Irpef pensioni vittime dovere: come presentare domanda

Fornite le istruzioni operative per la presentazione delle domande finalizzate a ottenere l’esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti (articolo 1, comma 211, legge Bilancio 2017). A renderlo noto è l’Inps con il messaggio n. 1943/2026 pubblicato lo scorso 10 giugno. Il messaggio segue la circolare n. 51 del 30 aprile scorso e conferma che, a partire dall’anno d’imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici, sia di nuova liquidazione sia già in pagamento, sono esenti dall’Irpef, anche se non direttamente collegati all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere (come nel caso del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi).
Per accedere al beneficio è necessario presentare una specifica domanda all’Istituto, indicando gli estremi del provvedimento che certifica tale status. In attesa dell’aggiornamento delle procedure telematiche, è possibile utilizzare la domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”, disponibile sul portale dell’Istituto. Il messaggio fornisce inoltre chiarimenti sulla gestione dei ricorsi amministrativi pendenti e ricorda che le richieste di defiscalizzazione relative agli anni precedenti al 2026 devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate.
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