Tassazione agevolata aumenti contrattuali e indennità: nuovi chiarimenti Entrate

L’Agenzia delle Entrate torna sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali e indennità legate a particolari modalità di lavoro (art. 1, commi 7, 10 e 11, L. n. 199/2025). Dopo la circolare 2/E, l’Amministrazione finanziaria fornisce, infatti, ulteriori chiarimenti operativi con la circolare n. 3/E del 24 giugno scorso. Tra le indicazioni più rilevanti, viene confermato che l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali si applica anche agli aumenti di indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione, che confluiscono nella retribuzione ordinaria, come l’indennità di cassa. Come pure agli incrementi riferiti a ferie, festività soppresse, permessi e gratifica feriale. L’Agenzia chiarisce,, inoltre che l’agevolazione spetta anche agli aumenti contrattuali corrisposti nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti al 2024, purché derivino da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026. Restano invece esclusi gli importi erogati una tantum. Risposta affermativa anche per l’applicazione dello sgravio nel caso in cui gli aumenti previsti dai rinnovi assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo anche se non disciplinato dal CCNL.
Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, viene precisato che il beneficio si applica alle maggiorazioni per lavoro domenicale, anche nel caso in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la domenica; allo straordinario festivo e notturno, alle indennità di reperibilità (anche quando non ci sia un effettivo intervento del lavoratore) e all’indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito. Per quanto riguarda il part-time verticale la circolare evidenzia che l’agevolazione si applica solo in caso di lavoro supplementare nel giorno di riposo stabilito dalle parti. Le Entrate sottolineano poi che sia l’agevolazione sui rinnovi contrattuali sia quelle sulle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità turno non spettano in assenza di un contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro. Fornite, infine, indicazioni specifiche per i lavoratori impatriati, precisando che le somme assoggettate alle imposte sostitutive (del 5% e del 15%) beneficiano dell’agevolazione per il loro intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Resta ferma, però, per il lavoratore impatriato la possibilità di rinunciare all’imposta sostitutiva, facendo così concorrere le somme al reddito complessivo agevolato.
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