NASpI ai detenuti lavoratori: i chiarimenti Inps

NASpI ai detenuti lavoratori: i chiarimenti Inps

Arrivano le istruzioni Inps sulla NAspI per i detenuti. Con la circolare n. 74 del 16 luglio scorso, l’Istituto individua le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro intramurario può dare accesso alla prestazione. Rientrano tra questi la scarcerazione per fine pena, assimilata alla scadenza di un contratto a termine; la conclusione del progetto lavorativo, determinata dall’organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria; il trasferimento presso un altro istituto di pena; e l’ammissione a misure alternative alla detenzione. In tali casi, qualora siano soddisfatti anche gli altri presupposti previsti dalla normativa, il detenuto lavoratore può accedere alla NASpI. Diversa, invece, l’ipotesi del lavoro intramurario svolto in regime di rotazione. L’avvicendamento dei detenuti non determina la cessazione del rapporto, ma costituisce una sospensione connaturata all’organizzazione dell’attività lavorativa. Per i periodi di inattività dovuti alla rotazione, pertanto, il diritto all’indennità è escluso. Sul piano contributivo, nelle ipotesi di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato potenzialmente idonee a generare il diritto alla NASpI, sorge in capo all’Amministrazione penitenziaria l’obbligo di versare il contributo di licenziamento, il cosiddetto ticket di licenziamento, anche qualora la prestazione non sia poi effettivamente fruita. L’obbligo non si applica nei casi di lavoro intramurario in regime di rotazione. In sede di esame delle domande, le Strutture territoriali dell’Inps dovranno verificare che la cessazione involontaria rientri in una delle fattispecie individuate e acquisire le necessarie informazioni dalla competente Amministrazione penitenziaria.

 

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