Le Novità Normative della Settimana dal 20 al 26 luglio 2026

INPS
Magistrati onorari: chiarimenti sul cumulo pensionistico
L’INPS, con la circolare n. 79 del 24 luglio 2026, definisce il regime di cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari alla luce della riforma della magistratura onoraria e delle modifiche introdotte dalla legge n. 51/2025. L'Istituto distingue il regime applicabile ai magistrati onorari confermati e non confermati, chiarisce gli effetti dell'opzione per l'esclusività delle funzioni, individua la natura previdenziale dei compensi e richiama le ipotesi nelle quali continuano a operare i divieti di cumulo previsti dalla normativa pensionistica.
Bonus giovani, donne e ZES: domande entro il 30 settembre
L’INPS, con il messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026, informa che le domande per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dal decreto Coesione (artt. 22-24 del d.l. 60/2024) potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà più possibile inviare nuove istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, periodi agevolati previsti dalla normativa.
Assegno di Inclusione. Presentazione delle domande di rinnovo e gestione Carte ADI
L'Inps, con il messaggio 22 luglio 2026, n. 2437, ha riepilogato le modalità di presentazione delle domande di rinnovo del beneficio economico e le regole di gestione delle Carte ADI.
In particolare, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI la cui domanda sia “terminata” possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, corrispondente alla fruizione della diciottesima mensilità o della dodicesima mensilità. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.
La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata”, sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare.
Cassa Integrazione: tutele rafforzate per il caldo estremo
Con il messaggio 20 luglio 2026, n. 2418, l’INPS fornisce le istruzioni per accedere alle misure straordinarie di sostegno al reddito previste in caso di eccezionali situazioni climatiche, comprese le anomale ondate di calore. Le disposizioni si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e sono finalizzate a rafforzare la tutela dei lavoratori e a garantire la continuità delle attività produttive maggiormente esposte agli effetti del clima.
Per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a eventi non evitabili consentono l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) senza che i relativi periodi siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane previsto nel biennio mobile.
Restano inoltre confermate l'esenzione dal contributo addizionale e la possibilità di presentare le domande, nelle consuete modalità di invio, entro la fine del mese successivo all'inizio dell'evento.
Per il settore agricolo, fino al 31 dicembre 2026, la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) per intemperie stagionali potrà essere riconosciuta sia agli operai agricoli a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero previsto dal contratto e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. I periodi autorizzati non saranno computati nel limite annuale delle 90 giornate e saranno utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Le domande CISOA dovranno essere presentate utilizzando le nuove causali dedicate, indicate nel messaggio. L'inoltro delle richieste con le nuove causali sarà possibile dal 24 luglio; in fase di prima applicazione, per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026, le domande potranno essere trasmesse entro il 22 agosto 2026.
INAIL
Inail: aggiornati minimale e massimale di rendita 2026
Aggiornati gli importi di minimale e massimale di rendita per infortunio sul lavoro e malattie professionali, fissati rispettivamente a 20.712,30 euro e 38.465,70 euro, a decorrere dal 1° luglio 2026. Di conseguenza, sono aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile utilizzati per il calcolo dei premi assicurativi. Lo rende noto l’Inail con la circolare n. 35 del 22 luglio scorso, emanata a seguito della rivalutazione delle prestazioni economiche disposta dal decreto del Ministero del Lavoro dell’11 maggio 2026, n. 58. I nuovi valori riguardano, tra gli altri, i lavoratori dell’area dirigenziale, quelli con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, i familiari partecipanti all’impresa familiare, i lavoratori parasubordinati e i lavoratori subordinati sportivi. La circolare aggiorna anche gli importi relativi agli alunni e agli studenti delle scuole o degli istituti non statali di ogni ordine e grado e agli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari. Per ciascuna tipologia, il documento riepiloga nelle apposite tabelle le nuove retribuzioni convenzionali, le basi imponibili o i premi assicurativi applicabili.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Global minimum tax: I codici tributo per il ravvedimento
Con la Risoluzione n. 27/E del 23 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per consentire il ravvedimento operoso delle violazioni connesse agli obblighi informativi e dichiarativi della Global Minimum Tax. Il codice 2735 riguarda la comunicazione rilevante, il 2736 le notifiche informative e il 2737 la tardiva presentazione della dichiarazione delle imposte integrative. Gli importi devono essere versati tramite modello F24, utilizzando la sezione “Erario” e indicando l’anno della violazione nel formato “AAAA”. Il quadro sanzionatorio prevede importi particolarmente elevati per l’omessa o tardiva comunicazione rilevante, con una riduzione del 50% nei primi tre esercizi di applicazione. Per la dichiarazione annuale opera invece, nello stesso periodo, una franchigia che esclude le sanzioni, salvo dolo o colpa grave. I nuovi codici permettono quindi ai grandi gruppi multinazionali e nazionali di regolarizzare spontaneamente omissioni, ritardi ed errori, riducendo l’esposizione alle sanzioni previste dalla disciplina sull’imposizione minima globale europea.
Recupero IVA agevolata per disabili, ISI e imposta sugli aerotaxi: pronti i codici tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28 del 23 luglio 2026, istituisce nuovi codici tributo che
consentono il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito di atti di recupero (articolo 38-bis, comma 1, lett. g) del Dpr n. 600/1973) nell’ambito dell’Iva agevolata per persone disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.
Consentono il recupero IVA agevolata per disabili, ISI e imposta sugli aerotaxi: pronti i codici tributo
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Se i buoni sono depositati presso Poste italiane (articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 511/1998) e la residenza estera è documentalmente attestata, la permanenza in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list) durante il tutto periodo di possesso dei titoli esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
La fusione per incorporazione tra fondi Ucits di diversi Paesi dell’Unione europea non genera alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia.
Risposta n. 151 del 23 luglio - Lavorazioni carni avicole ai fini delle attività connesse
per le attività produttive riconducibili al codice ATECO 10.13.0 (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili), diverse dalla “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami” e dunque non espressamente richiamate dalla tabella allegata al D.M. 13 febbraio 2015 si applica il regime di determinazione forfetaria dei redditi d'impresa di cui all' art. 56-bis, comma 2, del TUIR.
ISTAT
TFR - Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di giugno che è pari a 102,8.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di maggio è di 2,786543%.










