Dimissioni per violenza e atti persecutori, sì alla NASpI

Dimissioni per violenza e atti persecutori, sì alla NASpI

Le dimissioni presentate da una lavoratrice o da un lavoratore vittima di violenza o di atti persecutori possono essere ricondotte alla giusta causa e consentire l’accesso alla NASpI, anche quando le condotte provengono da soggetti estranei all’ambiente professionale. Lo chiarisce l’Inps con il messaggio n. 2540 del 3 agosto scorso, con cui l’Istituto esamina i casi in cui il recesso dal rapporto di lavoro sia necessario per tutelare l’incolumità e il bene supremo della vita. L’Inps ricorda che l’indennità di disoccupazione spetta in caso di cessazione involontaria del rapporto e che, tra tali ipotesi, rientrano anche le dimissioni per giusta causa. Ai sensi dell’art. 2119 c.c., il recesso può essere così qualificato quando si verifica una situazione che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Sulla base del parere del Ministero del Lavoro, l’Istituto precisa che atti persecutori o forme di violenza di genere possono determinare un’oggettiva impossibilità di continuare l’attività lavorativa anche se non direttamente collegati all’ambiente professionale. La sola esistenza della violenza, tuttavia, non comporta automaticamente il diritto alla prestazione: devono potersi evidenziare elementi chiari, oggettivi e documentati, tali da incidere sull’equilibrio psicofisico della vittima o da interferire concretamente con lo svolgimento del lavoro. A titolo esemplificativo, il messaggio richiama il caso di molestie o atti persecutori subiti nel percorso abituale per recarsi al lavoro. In tali circostanze, quando la persona non può raggiungere il luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, le dimissioni non sono considerate frutto di una libera scelta, ma un recesso necessario per salvaguardare l’incolumità personale. Il riconoscimento della NASpI, dunque, richiede una rigorosa valutazione del caso e del collegamento tra le violenze subite e l’impossibilità di proseguire il rapporto.

 

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