Imprese artigiane in edilizia, i chiarimenti Inps sulla classificazione

Arrivano le nuove indicazioni Inps sulla classificazione delle imprese artigiane attive in edilizia. Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre l’Istituto spiega che le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, oggi contraddistinte dal CA “5G” ma che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, rientrano nelle previsioni meno stringenti in termini di limiti dimensionali per considerare un’impresa artigiana. In particolare, si tratta della previsione di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) della Legge n. 443/1985. Le indicazioni arrivano in seguito alle numerose segnalazioni dei Consulenti del Lavoro e dell’interlocuzione avviata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine per portare all’attenzione dell’Inps le criticità riscontrate sui territori. In base alle indicazioni fornite con il messaggio n. 3145, i datori di lavoro interessati, dal 23 ottobre prossimo potranno trasmettere un’apposita dichiarazione di responsabilità sull’attività esercitata per ottenere l’attribuzione del CA “4X”, che dal 1° luglio ha assunto il nuovo significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”. A sua volta questo consentirà l’attribuzione del CA “5C”, che comporta l’applicazione del limite dimensionale meno stringente per rientrare nella classificazione di impresa artigiana. Dall’Istituto anche le specifiche su come richiedere l’attribuzione della nuova classificazione e i chiarimenti su imprese che esercitano attività plurime.
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