Partite IVA inattive: nuove regole per la chiusura d’ufficio

Nuovi criteri per individuare le partite IVA inattive, nuove modalità di comunicazione preventiva e possibilità di riattivazione dopo la chiusura. Con il provvedimento n. 277710 del 12 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate aggiorna la procedura di chiusura d’ufficio per i soggetti che risultano non aver esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti. L’individuazione avviene attraverso riscontri automatizzati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. La comunicazione preventiva è inviata al domicilio digitale del titolare o, in sua assenza, a quello del rappresentante. Se entrambi non sono disponibili, precisano le Entrate, si procede mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale. Il documento è inoltre consultabile nella sezione "L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, con avviso nell’area riservata e, per i destinatari persone fisiche, tramite App IO. Per quanto riguarda la chiusura, questa decorre dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione o, se la consegna è impossibile, dalla sua messa a disposizione nell’area riservata. Entro 60 giorni dalla ricezione, il contribuente può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale per fornire chiarimenti e opporsi alla chiusura. Anche dopo tale termine può richiedere motivatamente la riattivazione, che, se accolta dall’ufficio dopo la valutazione delle argomentazioni e dell’eventuale documentazione prodotta, produce effetti dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità. Infine, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta può riguardare anche la riattivazione del codice fiscale eventualmente estinto.
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