Adesione e definizione agevolata: le modalità attuative

Adesione e definizione agevolata: le modalità attuative

Disponibili le modalità attuative per l’adesione e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, disciplinate dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 179 a185).  Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023, con cui l’amministrazione definisce l’ambito di applicazione e il perfezionamento della definizione agevolata attraverso il pagamento delle sanzioni. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Erario, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997 relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023 e inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo citato, notificati entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Disposizioni applicabili anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso. La regolarizzazione degli atti di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero – si legge nel provvedimento – si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro il termine per proporre il ricorso. Le somme possono essere versate anche a rate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata; sulle successive – precisa l’Agenzia – alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. Esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97. L’Agenzia, infine, fornisce assistenza agli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

 

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