Cessione clientela: compensi da assoggettare a tassazione ordinaria

I compensi per la cessione dei clienti “conservano” la natura di redditi di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione ordinaria nel periodo di imposta in cui sono percepiti. Tali somme devono essere tassate secondo il principio di cassa, nei periodi d’imposta in cui vengono effettivamente incassate, con indicazione nel quadro RE del modello Redditi PF. Il professionista deve, pertanto, mantenere aperta la partita Iva fino all’incasso dell’ultima rata, potendo procedere alla chiusura solo una volta esauriti tutti i rapporti economici connessi all’attività cessata. Ai fini ISA, si conferma, inoltre, la possibilità di indicare il codice di “non normale svolgimento dell’attività” negli anni intermedi e quello di “cessazione” nell’anno di chiusura della partita Iva. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 311/2025 con cui è tornata a chiarire il trattamento fiscale della cessione della clientela da parte di un professionista che vuole cessare l’attività, fornendo indicazioni rilevanti ai fini Iva, delle imposte dirette e degli ISA. Nel caso esaminato, una professionista, vicina al pensionamento, intendeva cedere a una collega persona fisica la sola clientela “cedibile”, con pagamento rateale, e chiudere la partita Iva prima dell’incasso integrale dei corrispettivi. L’Agenzia ha escluso che tale operazione possa beneficiare dell’irrilevanza Iva prevista per la cessione di azienda o di un complesso unitario organizzato: la mera cessione di un portafoglio clienti, in assenza di un’organizzazione di beni e mezzi, non integra infatti un ramo d’azienda. Di conseguenza, il corrispettivo è qualificato come prestazione di servizi imponibile Iva, riconducibile a obbligazioni di “fare, non fare e permettere”.
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