Bonus ai dipendenti in mobilità internazionale: la corretta tassazione
Importanti chiarimenti sul regime fiscale dei bonus in denaro corrisposti a lavoratori dipendenti nell’ambito di piani di incentivazione, in particolare quando i beneficiari abbiano svolto attività lavorativa in più Stati durante il periodo di maturazione del premio. A fornirli l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 199/2025. Il caso esaminato riguarda un dipendente che ha lavorato nel Regno Unito fino a dicembre 2023, per poi trasferirsi in Italia, dove ha ricevuto – nel 2024 – un bonus maturato nel triennio precedente. La società istante chiedeva se, in presenza di doppia imposizione (nel Regno Unito per la maturazione, in Italia per la residenza al momento della percezione), fosse possibile operare una tassazione proporzionale e riconoscere il credito per le imposte estere. L’Agenzia ha chiarito che, secondo l’articolo 51 del Tuir, i bonus sono redditi di lavoro dipendente e, se percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, vanno tassati integralmente nello Stato italiano, anche se riferiti ad attività lavorative svolte all’estero. Tuttavia, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, il Regno Unito può concorrere alla tassazione quale Stato della fonte. Sarà poi l’Italia, in quanto Stato di residenza, a dover eliminare la doppia imposizione, riconoscendo il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. La stabile organizzazione italiana, in qualità di sostituto d’imposta, deve quindi applicare le ritenute anche sui bonus erogati da entità estere del gruppo, ma potrà farlo senza sanzioni né interessi se si è attenuta a indicazioni precedenti dell’Amministrazione finanziaria.
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