Regime impatriati: esclusa la NASpI

Regime impatriati: esclusa la NASpI

Le somme percepite a titolo di NASpI non possono fruire del regime speciale per i lavoratori impatriati, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, e per questo motivo vengono tassate in maniera ordinaria. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 228 del 1° settembre scorso riguardante il caso di un lavoratore che, dopo sei anni all’estero, aveva trasferito la residenza in Italia nell’aprile del 2022, accedendo così al regime speciale per lavoratori impatriati. Fino a settembre 2023 aveva lavorato come dipendente, beneficiando della tassazione agevolata. Successivamente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, aveva percepito l’indennità mensile di disoccupazione dall’ottobre 2023 all’agosto 2024. L’istante chiedeva, quindi, se anche tali somme potessero rientrare tra i redditi agevolati, trattandosi di prestazioni sostitutive di redditi di lavoro dipendente. Le Entrate hanno chiarito, invece, che, sebbene la NASpI sia qualificata dal TUIR come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, non può beneficiare del regime impatriati. La ratio della norma, infatti, è quella di incentivare i soggetti che rientrano in Italia a svolgere un’attività lavorativa, applicando l’agevolazione solo ai redditi effettivamente prodotti sul territorio. L’indennità di disoccupazione, invece, non deriva da un’attività lavorativa, ma dalla cessazione di essa, e pertanto non soddisfa i requisiti richiesti. Pertanto, le somme percepite a titolo di NASpI devono essere assoggettate a tassazione per l’intero importo, non potendo beneficiare della riduzione al 30% prevista dal regime impatriati.

 

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