Fringe benefit auto: gli optional non riducono l’imponibile

Fringe benefit auto: gli optional non riducono l’imponibile

Le somme trattenute in busta paga ai dipendenti per optional aggiuntivi installati sui veicoli concessi in uso promiscuo non possono essere sottratte dal valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir. Di conseguenza, nel caso in cui il veicolo sia concesso gratuitamente, addebitando al lavoratore solo il costo degli optional, tali importi non incideranno sul valore del benefit auto e dovranno essere trattenuti dal netto in busta paga. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.233 del 9 settembre scorso, a seguito del quesito sollevato da una società che, concedendo gratuitamente ai dipendenti le auto aziendali per uso promiscuo, aveva ipotizzato la possibilità di applicare trattenute per optional aggiuntivi richiesti dai lavoratori. Secondo l’istante, tali somme avrebbero dovuto ridurre l’imponibile fiscale del benefit, in applicazione dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, che prevede la determinazione forfetaria del valore dei veicoli in uso promiscuo, sulla base delle tabelle ACI, “al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. L’Agenzia ha però chiarito che la norma riguarda esclusivamente gli importi versati dal lavoratore per l’utilizzo del veicolo anche a fini personali, e non altre spese accessorie, come gli optional. Questi ultimi, non essendo inclusi nella valorizzazione ACI, restano a carico del dipendente e non incidono sul valore imponibile del fringe benefit, che continua a essere determinato in via forfetaria sulle percorrenze convenzionali definite dall’ACI.

 

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