Autonomi impatriati, novità sulla gestione aiuti de minimis

Autonomi impatriati, novità sulla gestione aiuti de minimis

Integrare il modello Redditi PF prevedendo campi utili a gestire il caso dei lavoratori autonomi impatriati che superano nel triennio di riferimento i limiti del noto regime de minimis. È la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’ultimo tavolo tecnico organizzato con l’Agenzia delle Entrate, i cui effetti sono stati illustrati nella nota inviata ai Consigli Provinciali il 28 aprile scorso. Com'è noto, la modulistica dichiarativa Redditi PF non prevede espressamente la possibilità di “modulare” l’importo di reddito agevolabile, al fine di evitare il superamento del limite de minimis nel corso dell’anno. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, ha ritenuto opportuno avere una preventiva conferma interpretativa da parte della sua Divisione Contribuenti prima di fornire al contribuente indicazioni operative utili a determinare autonomamente l'importo da indicare, sommando l'agevolazione fruita in dichiarazione con quella fruita in precedenza senza superare il c.d. de minimis. Tra le altre precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, alla luce delle richieste della Categoria, quelle relative alle Certificazioni Uniche 2023 e al conguaglio fiscale (art. 23, commi 3 e 4, D.P.R. n. 600/1973). Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di più rapporti di lavoro intercorsi tra sostituto e sostituito – ha specificato l’Agenzia – è richiesta la trasmissione di una sola CU “conguagliante”; mentre nel caso di redditi erogati in precedenti rapporti di lavoro intercorsi con altri sostituti, il sostituto è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio di tutti i redditi solo a seguito di richiesta effettuata dal sostituito. Soffermandosi, poi, sulle novità previste dalla Tregua fiscale e sul suo rapporto con la definizione ex art. 5 del D.L. n. 41/2021, l’Erario ha confermato al Consiglio Nazionale dell’Ordine le ipotesi riguardanti l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali della dilazione massima applicabile ai pagamenti delle somme dovute di importo non superiore a 5.000 euro, alla luce delle previsioni della legge di Bilancio 2023. Nella nota, inoltre, si fa riferimento agli esiti del tavolo tecnico svoltosi con l'Inps in riferimento ai risvolti previdenziali legati all'imposta di bollo sulle parcelle dei contribuenti in regime forfetario e alle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati iscritti alla gestione autonomi e alla gestione separata.

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