Tfr al Fondo di Tesoreria: vecchie regole per le aziende neocostituite

Tfr al Fondo di Tesoreria: vecchie regole per le aziende neocostituite

L’Inps fa chiarezza sulle nuove norme relative al conferimento del Tfr al Fondo di Tesoreria previste dalla Legge di Bilancio 2026. Nella circolare numero 12 del 2026 l’Istituto conferma quanto già anticipato nel corso del Forum Lavoro/Fiscale 2026, ovvero che le novità non si applicano alle aziende costituite nel 2025 e nel 2026. Per loro restano ferme le regole previgenti, per cui sono tenute al versamento quelle che nell’anno di costituzione abbiano almeno 50 dipendenti in forze. Questo perché le disposizioni contenute nella Manovra 2026 introducono il riferimento al numero di dipendenti nell’anno solare precedente; perciò, esse si applicano solo alle aziende già in attività nel 2024. In questo caso la soglia dimensionale da considerare è quella dei 60 dipendenti per il 2026 e 2027, dei 50 dal 2028 al 2031 e dei 40 dal 1° gennaio 2032. “Eventuali riduzioni nel numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento”, si legge nella circolare. Quanti rientrano nell’obbligo dovranno inviare all’Inps, anche per via telematica, una dichiarazione, utilizzando il modello SC34. Inoltre, dovranno richiedere, per le posizioni afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione 1R.

Ai fini del calcolo vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia di contratto e dall’orario di lavoro. Per quanto riguarda il part time, il riferimento è in proporzione all’orario: “sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno”. Il versamento delle quote di Tfr dovrà essere mensile e avvenire entro il 16° giorno del mese successivo a quello del periodo di paga a cui è riferito. Non è possibile applicare a questo versamento alcuna riduzione o esonero, sottolinea l’Inps, comprese quelle previste dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria. Per le aziende che hanno iniziato l’attività nel 2025 e rispondono al requisito di almeno 50 dipendenti, è obbligatorio il versamento delle quote maturate dall’inizio dell’attività mentre quelle avviate dal 2024 o prima sono tenute al versamento dal 1° gennaio 2026. In questo caso, il termine per il trasferimento al Fondo di Tesoreria Inps di quanto dovuto è il 16° giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare. A tal fine è stato istituito nel flusso Uniemens il nuovo codice causale CF05.

 

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