Incentivo stabilizzazioni: le istruzioni Inps

Prime indicazioni Inps sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dal D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026. Con la circolare n. 72 del 3 luglio scorso, l’Istituto illustra l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 e spiega che per accedere alla misura sarà necessario presentare domanda tramite il “Portale delle Agevolazioni Inps - Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”. La disponibilità dell’apposito modulo sarà comunicata con successivo messaggio. La richiesta può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per quelle non ancora avvenute. In questo caso l’Inps calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro, con la quale lo invita a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e all’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Se i termini non vengono rispettati gli importi accantonati vengono rimessi a disposizione ma resta la possibilità di proporre una nuova istanza.
L’Istituto ricapitola anche le principali caratteristiche dell’agevolazione, che consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali, esclusi premi e contributi Inail e il contributo al Fondo TFR, per un massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per lavoratore. Tale importo è riproporzionato in caso di rapporti part-time; per i rapporti trasformati o cessati nel corso del mese, invece, la soglia giornaliera è pari a 16,12 euro. La misura riguarda giovani under 35 che, alla data della trasformazione, non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. Sono incentivabili solo le trasformazioni senza soluzione di continuità di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a 12 mesi. Restano esclusi PA, lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente e personale dirigenziale.
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