Assegno di integrazione salariale: le indicazioni Inps

Assegno di integrazione salariale: le indicazioni Inps

L’Inps detta le istruzioni per usufruire delle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali a seguito dell’adeguamento alle disposizioni (commi 7-bis art. 26 e 1-bis art. 30, D.Lgs. n. 148/2015) introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il decreto interministeriale del 21 maggio 2024. È lo stesso istituto a darne comunicazione con la circolare n. 99/2025. Il Fondo ha la finalità di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei soggetti interessati. Le domande di accesso alle prestazioni in esame vanno presentate nei termini previsti dall’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, “ovvero non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”. L’Inps illustra poi la platea dei beneficiari, le causali di intervento, misura della prestazione, durata dell’intervento e le modalità di compilazione del flusso Uniemens.

 

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