Sicurezza: requisiti diversi per relatori convegni e docenti

Arrivano chiarimenti sui requisiti dei relatori nei seminari e convegni validi ai fini dell’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A fornirli è la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 1/2026, approvato il 16 aprile scorso. Il quesito, presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, riguarda l’applicazione delle regole sulla formazione obbligatoria per l’aggiornamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per l’attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri. In particolare, è stato chiesto se, per ritenere valido un seminario o convegno ai fini dell’aggiornamento, tutti i relatori debbano possedere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione, richiamando anche la FAQ n. 47 pubblicata sul sito del Ministero, chiarisce che tali requisiti si applicano ai docenti dei corsi di formazione e aggiornamento, ma non ai relatori di seminari e convegni. Per questi ultimi, ai fini della validità come aggiornamento, trova applicazione esclusivamente quanto previsto dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025: rilevano quindi la coerenza dei contenuti trattati con le materie oggetto dell’aggiornamento e l’obbligo della verifica finale di apprendimento.










