Somministrazione a tempo indeterminato: ecco i lavoratori esclusi dal limite del 20%

Somministrazione a tempo indeterminato: ecco i lavoratori esclusi dal limite del 20%

Disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Sono queste le categorie di lavoratori cui non si applicano i limiti quantitativi previsti per i contratti di somministrazione a tempo indeterminato. E’ un’altra delle novità introdotte dal Decreto Lavoro (decreto-legge n. 48/2023), illustrate nella circolare 9/2023, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 9 ottobre e con cui il Dicastero di Via Veneto ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate alla disciplina del contratto di lavoro a termine (per approfondire, leggi Contratti a termine, i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle causali). In particolare, il comma 1-quater aggiunto all’articolo 24 in sede di conversione del decreto-legge interviene a modificare l’articolo 31, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015 sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con lo scopo di superare alcune limitazioni per particolari categorie di lavoratori. Viene, innanzitutto, previsto che ai fini del rispetto del limite del 20% (primo periodo del comma 1), “non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato. Allo stesso comma 1 dell’articolo 31, viene aggiunto un nuovo periodo che esclude “espressamente” l’applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori “tassativamente individuate tra i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017”. Tale decreto - si legge nella circolare - definisce lavoratori svantaggiati “i soggetti privi di un impiego retribuito da almeno sei mesi; che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; che abbiano superato i 50 anni di età; siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico; siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; che appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”. Rientrano invece nella categoria di lavoratori molto svantaggiati “i soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno 12 mesi di un lavoro retribuito regolarmente, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g) appena richiamate”.   

 

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