Il riepilogo INL delle misure del decreto PNRR-bis in materia di sicurezza

Il riepilogo INL delle misure del decreto PNRR-bis in materia di sicurezza

Riepilogate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 521 del 13 marzo scorso, le nuove misure in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo previste dal D.L. n. 19/2024 (c.d. decreto PNRR-bis), in vigore dal 2 marzo subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In attesa della conversione in legge del provvedimento, l’INL ha elencato le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31. Si parte dal DURC e dalla regolarità contributiva (art. 29, comma 1), con la modifica apportata dal decreto al comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006; il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è ora subordinato all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, fermi restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli obblighi di legge. Con il Decreto PNRR-bis viene introdotto anche il comma 1175-bis: resta fermo il diritto ai benefici per le imprese in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate dal comma 1175. Per le violazioni che non potranno essere regolarizzate, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione. Prese in esame dall’Ispettorato, poi, le disposizioni del provvedimento relative ad appalto e distacco (art. 29, comma 2), con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003: il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale impiegato, tra gli altri, nell’appalto di opere o servizi non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Inoltre, con l’integrazione del comma 2 dello stesso art. 29 citato, si estende l’istituto della responsabilità solidale e contributiva anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco. L’INL, inoltre, passa in rassegna anche le norme che modificano la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5). Nelle ipotesi in cui la somministrazione di lavoro ha la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, è previsto l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda di 100 euro per l’utilizzatore o il somministratore. Tra le altre novità del decreto PNRR-bis segnalate dall’Ispettorato, l’aumento dal 20 al 30% dell’importo della maxi-sanzione per lavoro nero (art. 29, comma 3) e anche l’introduzione di una “lista di conformità INL” (art. 29, commi 7-9). Sarà lo stesso Ente, infatti, a rilasciare un attestato e iscrivere l’impresa nella lista, laddove all’esito di accertamenti ispettivi, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. Spazio nella nota, tra gli altri, a una panoramica delle novità relative alla verifica di congruità (art. 29, commi 10-13); al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente a crediti" (art. 29, comma 19); alle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva (art. 30); agli incentivi previsti in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansione di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni d’età (art. 29, commi 15-18). In chiusura, la disamina dell’art. 31, commi 1-12, che prevede tra gli altri aggiornamenti anche l’implementazione degli organici ispettivi. 

 

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